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G. U. Repubblica italiana n. 242 del 15 ottobre 1994
Decreto ministero Risorse agricole del 3 ottobre 1994
Denominazione di origine controllata dei vini "Monteregio di Massa Marittima"
Disciplinare di produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" è riservata ai vini rosso, rosso riserva, rosato, bianco, Vermentino, novello e Vin santo che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" puè essere integrata dalle specificazioni occhio di pernice e/o riserva.
Articolo 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata:
- "Monteregio di Massa Marittima" rosso, riserva, rosato e novello: Sangiovese, minimo l'80%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, singolarmente nel limite del 10% o, congiuntamente, non oltre il 20%.
- "Monteregio di Massa Marittima" bianco: Trebbiano toscano, minimo il 50%;Vermentino, Malvasia bianca, Malvasia bianca di Candia e Ansonica, da soli o congiuntamente, non oltre il 30%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, singolarmente nel limite del 15% o, congiuntamente, non oltre il 30%.
- "Monteregio di Massa Marittima" Vermentino: Vermentino, minimo il 90%;possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, non oltre il 10%.
- "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima": Trebbiano toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo il 70%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, da soli o congiuntamente, non oltre il 30%.
- "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" occhio di pernice: Sangiovese, dal 50 al 70%; Malvasia nera, dal 10 al 50%; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, fino a un massimo del 30%.
continuo...
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