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Articolo 7.
Ai vini a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
È tuttavia consentita l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi signiticato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Cee nazionali in materia.
È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.
Per tutti i tipi, in etichetta deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
I vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore ai 5 litri.
I vini a denominazione di origine controllata "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" e "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" occhio di pernice devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie non superiori a 0,750 litri.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, con la denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima", vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
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